Il contratto di stage non è un vero e proprio contratto, ma l’azienda che ospita lo stagista dà a quest’ultimo la possibilità di entrare in contatto con il mondo di lavoro, formandolo e insegnandogli le mansioni direttamente sul campo.
Per avviare lo stage c’è bisogno di una convenzione attivata tra l’azienda che ospita lo stage e l’ente promotore (solitamente una scuola o un’università), dove un tutor monitora lo svolgimento del lavoro dello stagista, e un progetto formativo riporta i dettagli relativi al successivo percorso di formazione come:
Il numero di ore deve essere indicato nel progetto formativo, e va da un minimo di 20 a un massimo di 40 ore settimanali full-time, part-time o su turni.
Quanto alla durata, lo stage varia dai 3 ai 12 mesi; sono 6 mesi nel caso di un tirocinio formativo e di orientamento.
Per quanto concerne la retribuzione, quest’ultima non può essere inferiore alle € 300 lorde mensili. Nel caso dei tirocini, il programma europeo Garanzia Giovani, gestito in Italia a livello regionale, prevede tuttavia una retribuzione minima di € 500 a carico di datore di lavoro e regioni. D’altro canto, l’azienda può comunque decidere di corrispondere uno stipendio superiore nel caso lo ritenga opportuno.
Contrariamente ad altre tipologie di contratto, nello stage non maturano ferie o permessi retribuiti.
Il tirocinante può però concordare dei giorni o orari di assenza con il proprio referente aziendale; lo stesso accade per i giorni di malattia in cui lo stagista non è tenuto a presentare alcun tipo di certificato medico. Questo contratto non prevede tuttavia la maturazione di contributi previdenziali né tantomeno un trattamento di fine rapporto (TFR). È invece prevista la stipula di una posizione assicurativa presso l’INAIL che tuteli lo stagista da infortuni sul lavoro e una polizza per la responsabilità civile per possibili danni causati dallo stagista.